Ordinanza ministero della salute del 20.03.2020 - covid19

Dettagli del documento

Data:

sabato, 21 marzo 2020

CODIV 19

Descrizione

...omissis...
Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1.    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a)    È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b)    Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c)    Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle strazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d)    Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
...omissis..

Creazione

Inserito sul sito il sabato 21 marzo 2020 alle ore 09:06:00 per numero giorni 1742

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