Descrizione
A partire dal giorno 26 marzo 2021 la Regione Piemonte ha determinato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio del Piemonte.
L'art. 10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:
"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4, sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati come definiti dall'articolo 3 della L.R. 472009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendi. E' vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio".
Per le violazioni ai disposti della suddetta determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.